Art. 3.
(Contribuzione previdenziale).

      1. La contribuzione dovuta per i lavoratori che prestano la loro collaborazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 2094, terzo comma, del codice civile, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è equiparata a quella già prevista dalle norme vigenti per gli altri lavoratori che prestano la loro opera nell'impresa, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
      2. Per ciascuno dei lavoratori già titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, riconducibili o meno ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, è concesso al datore di lavoro uno sgravio contributivo forfetario di 200 euro mensili per il primo anno e di 100 euro mensili per l'anno successivo.